Statuto SISET

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
ARTICOLO 1
E' costituita l'associazione denominata: "SOCIETA' ITALIANA per lo STUDIO dell'EMOSTASI e della TROMBOSI" in sigla "SISET".

ARTICOLO 2
La sede dell'Associazione è fissata presso il domicilio del PRESIDENTE.

ARTICOLO 3
L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4
L'associazione è un Ente non commerciale, autonomo ed indipendente, non esercita attività imprenditoriali nè partecipa ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Non persegue fini di lucro, neanche indirettamente, non ha finalità di tutela sindacale degli associati, e comunque non svolge direttamente o indirettamente attività sindacale. L'Associazione si propone il conseguimento dei seguenti scopi: contribuire allo sviluppo degli studi sulla fisiopatologia dell’emostasi, nonchè sulla epidemiologia, eziopatogenesi, diagnosi, profilassi e terapia delle malattie emorragiche e trombotiche; promuovere l'organizzazione di riunioni scientifiche, congressi, conferenze e lo svolgimento di altre attività culturali sui temi in oggetto volte all’aggiornamento professionale ed alla formazione permanente nei confronti degli associati anche con programmi annuali di attività formativa di educazione medica continua; tali attività saranno finanziate attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua; promuovere il coordinamento delle ricerche su problemi di particolare interesse scientifico attinenti alla suddetta materia; promuovere e regolare i rapporti interdisciplinari con le altre Associazioni scientifiche italiane e straniere, favorendo in particolare gli scambi ed i rapporti con le Associazioni straniere aventi scopi analoghi; diffondere e sviluppare la conoscenza sull'importanza medico-sociale delle malattie emorragiche e trombotiche sia relativamente alla loro diagnosi e terapia sia relativamente alla loro prevenzione; promuovere la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche; promuovere l’elaborazione di linee guida anche in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali e la Federazione Italiana Società Medico-Scientifiche. Nell’ambito delle attività educazionali organizzate, l’associazione prevede l’obbligo per i docenti di rilasciare una dichiarazione su eventuali conflitti di interesse secondo i termini di legge. L'Associazione ha l'obbligo di pubblicare l'attività scientifica attraverso il sito web dell'Associazione, aggiornato costantemente. I documenti che regolano la vita dell'Associazione sono lo Statuto ed il Regolamento attuativo dello Statuto.

PATRIMONIO
ARTICOLO 5
L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione e dalle rendite del suo patrimonio; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, di enti privati, di persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari e da quant'altro riceva a qualsiasi titolo; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 6
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto ai sensi di legge dal Consiglio Direttivo il bilancio o rendiconto annuale consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. L'Associazione ha l'obbligo di pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente i bilanci preventivi e consuntivi, nonchè gli incarichi retribuiti, secondo i termini di legge e, comunque in ossequio alle norme di legge. L'Associazione non può in alcun caso distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione statutariamente previste.

ASSOCIATI

ARTICOLO 7
Possono chiedere di essere ammessi all'associazione tutti coloro che operano nell'ambito dell'Emostasi e della Trombosi come gli Enti scientifici e sanitari pubblici e privati, operatori sanitari, ricercatori e studiosi. La domanda di ammissione, recante l'indicazione delle generalità complete, dell'attività svolta, del "curriculum vitae" o descrizione della natura e dei fini dell'ente, la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservare senza riserve statuto e regolamenti, deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo che decide in merito entro due mesi dal ricevimento della richiesta di ammissione. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo con le modalità e forme di cui al successivo articolo 20. Il rifiuto di ammissione dovrà essere adeguatamente motivato e tempestivamente comunicato all'interessato. L'associato dovrà versare la quota di iscrizione che dal Consiglio Direttivo verrà comunicata al richiedente unitamente alla comunicazione dell'ammissione, nel termine che verrà indicato nella comunicazione di ammissione stessa. Gli associati ogni anno dovranno versare nei termini e con le modalità previste dal Consiglio Direttivo una quota il cui importo verrà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo stesso e comunicato agli associati medesimi. In circostanza di Congressi o riunioni, il Comitato Organizzatore potrà richiedere ad ogni partecipante e nell'ammontare più idoneo il pagamento di una somma a titolo di tassa di iscrizione secondo le modalità precisate nel Regolamento. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salva la facoltà di recesso di cui infra.

ARTICOLO 8
Gli associati hanno tutti uguali diritti e doveri e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, a consultare "on line" la rivista ufficiale della SISET, partecipare e votare alle assemblee, eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi; sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi associativi, a pagare le quote associative ed i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. La qualità di associato si perde per le seguenti cause: morte o scioglimento dell'Ente associato; recesso; esclusione.

ARTICOLO 9
La qualità di associato non è trasmissibile nè per atto tra vivi nè per successione a titolo particolare o a titolo universale. L'associato può recedere dall'associazione: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi; è considerata causa di esclusione la morosità nel versamento delle quote e contributi associativi perdurante da almeno tre anni. L'esclusione deve essere preceduta da formale contestazione degli addebiti, deve essere specificamente motivata e produce effetti dalla notifica all'interessato. Gli associati receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, neanche in caso di scioglimento della stessa. Le quote ed in contributi versati non sono in alcun modo trasmissibili nè rivalutabili.

ORGANI

ARTICOLO 10
L'associazione è organizzata secondo criteri democratici con organi eletti democraticamente e con votazioni a scrutinio segreto. Sono organi dell'associazione: L'Assemblea degli associati; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo; I Revisori dei Conti; Il Segretario; Il Comitato Scientifico. Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 11
L'assemblea è composta dagli associati, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti. L'assemblea degli associati è l'organo supremo dell'associazione. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dal presente statuto o dalla legge, quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati o da almeno due consiglieri o dai revisori.

ARTICOLO 12
L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'associazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante l'invio - a mezzo fax o posta elettronica - a tutti gli aventi diritto di un avviso scritto di convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza spedito, consegnato o trasmesso almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Il Consiglio Direttivo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria sopra indicata, utilizzare altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra gli associati l'avviso di convocazione dell'assemblea.

ARTICOLO 13
L'assemblea in sede ordinaria: approva i bilanci secondo i termini di legge e, comunque in ossequio alle norme di legge; elegge i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori; ratifica, ove richiesto, le delibere del Consiglio Direttivo; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. L'assemblea in sede straordinaria, a norma di legge, si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto, sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina e poteri dei liquidatori e su tutte le altre materie previste dal presente statuto.

ARTICOLO 14
L'associato che abbia diritto di intervenire all'assemblea vi si può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione da altro associato che non sia componente del Consiglio Direttivo, revisore o dipendente dell'associazione; i documenti relativi dovranno esser conservati dall'associazione. La rappresentanza potrà essere conferita solo per singole assemblee con effetto sia per la prima che per la seconda convocazione. Ogni associato non può avere più di 2 (due) deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Ogni associato ha diritto ad un voto in assemblea.

ARTICOLO 15
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Associazione nominato dal Presidente, per come di seguito indicato; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio. Spetta al Presidente controllare la regolarità della convocazione dell'assemblea e la legittimazione degli intervenuti, l'esistenza e la regolarità delle deleghe di voto, quindi accertare la regolarità della costituzione e risolvere le relative contestazioni, di dirigere la riunione, controllare l'esito delle votazioni e proclamarne il risultato. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.

ARTICOLO 16
L'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sia in prima che in seconda convocazione saranno assunte qualunque sia il numero degli intervenuti, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 17
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri. Gli amministratori ed i legali rappresentanti non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. I legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti, non esercitano attività imprenditoriali nè partecipano ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Il Consiglio Direttivo dura in carica due esercizi. Una volta nominato, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vice Presidente che funge per due anni da Presidente Eletto e diventa automaticamente Presidente nel biennio successivo. Al termine del suo mandato il Presidente resta ancora per due anni nel Consiglio Direttivo come "Past President". I membri uscenti dal Comitato non sono candidabili nella successiva elezione.

ARTICOLO 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori dalla sede dell'associazione almeno due volte all'anno ed, inoltre, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi membri o dai Revisori.

ARTICOLO 19
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta trasmessa ai componenti il Consiglio ed ai Revisori a mezzo fax o posta elettronica almeno otto giorni prima della riunione: detta comunicazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con gli stessi mezzi almeno due giorni prima della riunione. Qualora siano presenti tutti i membri in carica ed i Revisori il Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare anche in assenza di dette formalità di convocazione.

ARTICOLO 20
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; non è ammessa rappresentanza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. La riunione è presieduta dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti. I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 21
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, pertanto gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo dell'associazione, fatta eccezione per quelle che in virtù di legge o del presente statuto siano riservate alla competenza dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo deve quindi, tra l'altro, redigere i bilanci secondo i termini di legge e, comunque in ossequio alle norme di legge, delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati, determina importo e modalità di versamento della quota annuale associativa. Il Consiglio Direttivo con il voto unanime di tutti i propri membri redige il regolamento interno per l'attività dell'associazione e regolamenti specifici per i singoli settori: detti regolamenti potranno essere modificati con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

PRESIDENTE

ARTICOLO 22
La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è demandata al Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Presidente spettano al Vice Presidente. Il Presidente all'inizio del biennio nomina il Segretario dell'Associazione tra gli associati non componenti il Consiglio Direttivo: il Segretario (che non ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo stesso) compila in verbali dell'associazione ed è responsabile della loro archiviazione.

ARTICOLO 23
Per l'organizzazione, disciplina, pubbliche relazioni, nell'ambito dei congressi, riunioni e simili è prevista la costituzione di un Comitato i cui componenti, numero, funzioni e competenza verranno determinate dal Consiglio Direttivo secondo le particolari esigenze, e le cui attribuzioni si esauriranno alla definizione del Congresso.

REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 24
I Revisori dei Conti esercitano il controllo della gestione sociale. Essi sono in numero di 3 (tre) e sono eletti ogni due anni anche fra i non soci dall’Assemblea in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo.

COMITATO SCIENTIFICO

ARTICOLO 25
Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica due anni. Al Comitato Scientifico compete la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 26
L'assemblea degli associati in sede straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge. Nomina uno o più liquidatori scelti tra professionisti o tra gli associati ritenuti in possesso dei requisiti necessari, e ne fissa i poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui dovranno essere devoluti ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 27
Nei limiti consentiti dalla legge, le controversie che dovessero sorgere dipendenti dall'esecuzione ed interpretazione del presente statuto, saranno devolute a tre arbitri nominati dall'Ordine dei Medici nella sede del Presidente. Ove detto soggetto non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione. Il Collegio Arbitrale deciderà quale arbitro amichevole compositore, secondo equità e provvederà direttamente alla liquidazione delle spese ed onorari.

ARTICOLO 28
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate in materia dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Amici della SISET

  C.F. 92009520377 | P.IVA 10456611002

Presidenza

Prof. Valerio De Stefano
c/o o Università Cattolica del Sacro Cuore,
Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS

Largo Gemelli, 8

00168 Roma 

Segreteria Scientifica

Prof.ssa Elena Rossi
c/o Università Cattolica del Sacro Cuore,
Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS

Largo Gemelli, 8

00168 Roma 

Segreteria SISET

ELLEVENTI S.r.l.

Via Maestro Gaetano Capocci, 11

00199 Roma

+39 342 0680078

C.F. e P.IVA 13681261007